STORICA SENTENZA CONTRO EQUITALIA. L’AVV. PISANI FA DI NUOVO GIUSTIZIA DEI SOPRUSI DEGLI ESATTORI

10388595_604074303047475_1874617115601108817_nStorica sentenza ottenuta dall’avvocato Angelo Pisani in difesa dei contribuenti italiani: la Cassazione stabilisce che sono nulli tutti gli atti esecutivi di Equitalia non preceduti da un preavviso di trenta giorni. Storico risultato dell’avvocato partenopeo Angelo Pisani contro Equitalia. Con provvedimento depositato in cancelleria ieri, 11 marzo 2015, la sesta sezione civile della Cassazione, confermando le sentenze già ottenute dal legale in primo e secondo grado, ha definitivamente sancito, con efficacia retroattiva, la nullità e l’improcedibilità di tutte le ipoteche,

i fermi e i pignoramenti di Equitalia non anticipati trenta giorni prima da informazione al contribuente e invito per il contraddittorio. Una prassi che, affermano gli Ermellini, ha palesemente violato il principio del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, contraddittorio che è onere di Equitalia

attivare prima di ogni azione incisiva in danno del contribuente. «Si tratta di un risultato – commenta soddisfatto Angelo Pisani – per il quale mi sono lungamente battuto, perché in ballo c’era non solo il diritto del singolo, ma un sacrosanto principio di legalità e giustizia, lo stesso che oggi viene affermato dalla Suprema Corte». In sostanza, dopo questa rivoluzionaria sentenza, tutte le procedure esecutive attivate da Equitalia potranno risultare nulle, perchè i contribuenti non hanno ricevuto i preavvisi secondo le modalità previste dalla legge, essendo pertanto impossibilitati ad azionare le legittime attività di difesa. In particolare la Sesta Sezione, presieduta da Marcello Iacobellis, consigliere relatore Angelina Maria Perrino, ha respinto il ricorso di Equitalia contro una contribuente assistita dall’avvocato Angelo Pisani, richiamando espressamente il principio affermato dalle Sezioni Unite (18 settembre 2014, n. 19667) secondo cui “l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema può essere fissato in trenta giorni – perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento dovuto”.

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