Autovelox Aversa Nord, in arrivo migliaia di sanzioni accessorie illegittime

Torniamo a parlare del tristemente noto autovelox che la Provincia di Caserta ha deciso di installare sull’asse di supporto SS Ponti della Valle (Strada provinciale 335, ndr) in prossimità dello svincolo di Aversa Nord.

Quest’oggi la società privata che gestisce tutta la situazione ha iniziato a mandare le multe ex art 126 bis: in pratica la multa di circa 300 euro che viene inviata a chi non ha fornito i dati del conducente relativamente alle infrazioni art 142 CdS commi 8,9 e 9 bis (non è previsto per il comma 7).

Orbene nulla di strano se non fosse per il fatto che la sanzione ex art 126 bis non può essere inviata in pendenza di ricorso. Tali multe risultano inviate anche a tutti coloro che legittimamente hanno proposto ricorso al Prefetto di Caserta, oppure al Giudice di Pace di Napoli Nord in Aversa.

Che in pendenza di ricorso non si possa comunicare che è alla guida è sacrosanto ed è una prassi oramai conosciuta ed accettata da quasi tutti i Giudici di Pace di Italia. Questo perché la Corte Costituzionale prima e il Ministero dell’Interno dopo sono stati chiarissimi sull’argomento e hanno dettato le linee guida.

Chi fa ricorso non ha l’obbligo di comunicare il responsabile dell’infrazione fino a che il procedimento non si è concluso.

Con la circolare 300/a/3971/ 11/109/16 il Ministero dell’Interno ha precisato che l’automobilista che propone ricorso avverso una sanzione amministrativa accompagnata dall’invito a fornire i dati del conducente del veicolo, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non è tenuto, in pendenza del ricorso, a rispondere alla richiesta di comunicazione dei dati del trasgressore. L’invito a fornire i dati dovrà essere rinnovato una volta esaurito il contenzioso e solo nell’ipotesi che il relativo procedimento sia stato definito con sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato.

Questa circolare fuga ogni dubbio in merito. Dunque anche se i ricorsi fossero stati rigettati, la l’accertatore avrebbe dovuto rinnovare l’invito a conoscere i dati del conducente ed in mancanza – e solo in tale ipotesi – inviare le multe per mancata comunicazione dei dati del conducente.

Trattasi dunque di sanzioni accessoria ex art. 126 bis CDS emessa in pendenza di ricorso avverso l’originario verbale e pertanto illegittima.

Si aggiunga che la Sentenza della Corte Costituzionale del 24.01.2005 n° 27 punto 9.1.2. ha dichiarato: “In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, pertanto alcuna sanzione accessoria può essere irrogata fino al passaggio in giudicato di tutti i provvedimenti giurisdizionali e amministrativi.

L’ultimo consiglio che vi diamo e che se intendete proporre ricorso affidatevi a persone di comprovata esperienza nella materia. Non vi affidate a fac-simile scaricati dal web ne agli “stregoni” del momento.

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