PERCHE’ LE MULTE FATTE CON IL SICVE TUTOR SONO ILLEGITTIME

come-funzionano-i-tutor-autostradali-default-121468-0COME FUNZIONA, OVVERO COME DOVREBBE FUNZIONARE:  Misura la velocità media dei veicoli in un percorso di lunghezza tra i 2 e 25 km. All’inizio ed alla fine l’apparecchio rileverà: ora di transito, targa e tipo di veicolo. Un sistema quindi effettua gli abbinamenti calcolando la velocità media che ha tenuto ciascun veicolo. Per i veicoli che hanno violato il limite si procederà con l’accertamento di violazione da parte di un agente della polizia e quindi si procederà come è già in uso per l’autovelox tradizionale.

Perchè dovrebbe essere un sistema efficace? perchè non si potrà pensare in un errore di rilevazione   tra due veicoli (i sistemi di lettura ottica delle targhe spesse sbagliano palesemente), a chi andranno i proventi?

  • I veicoli transitano attraverso dei sensori che funzionano come fotocellule e rilevano la classe di veicolo (auto, autocarro…) e  inviano i dati alle fotocamere;
  • Le fotocamere, istallate sui portali dei pannelli a messaggio variabile o su appositi pali, dotate di altissima risoluzione rilevano, attraverso un programma di riconoscimento ottico dei caratteri che cripta i dati al fine di renderli immodificabili, all’inizio e al fine della tratta controllata, ora di transito e targa ed invia quindi tutto ad un server.
  • Il sistema calcola la velocità media di ciascun veicolo memorizzando solo i dati di chi ha superato il limite stabilito per quel tratto di autostrada (tenuto conto del 5% di tolleranza)
  • Per l’accertamento di violazione viene inviato tutto alla Polizia Stradale mentre il sistema ricerca i dati del proprietario del veicolo negli archivi elettronici del PRA e stampando quindi il verbale.

Invece nulla di tutto cio’ si è verificato, il veicolo è passato sotto l’apparecchio che ha scattato la fotografia. Nulla di eccezionale, e considerato la posizione alta dell’apparecchio e la sua eccessiva inclinazione, molto inaffidabile.

Dunque gli accertatori dovranno essere in possesso di un certificato SIT rilasciato DA UN CENTRO ABILITATO DAL SIT DI TORINO CON LA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO DECRETO SULLA GAZETTA UFFICIALE COME PREVISTO DALL’ART. 4 legge 273/91 .

TRA L’ALTRO NON BISOGNA CONFONDERE IL CERTIFICATO DI IDONIETA’ TECNICA CON IL CERTIFICATO DI TARATURA.   IL CERTIFICATO DI TARATURA DEVE OBBLIGATORIAMENTE CONTENERE:

  • Dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato
  • Dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione)
  • L’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione
  • Dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità)
  • Campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali
  • Risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte)
  • Intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno)
  • L’errore massimo ammesso per ogni misura
  • le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura
  • l’identificazione della(e) persona(e) che esegue(eseguono) la conferma metrologica
  • l’identificazione della(e) persona(e) responsabile(i) per la correttezza delle informazioni registrate

La mancanza di una o più informazioni rende il Certificato NON CONFORME e pertanto inutilizzabile. Dalla lettura degli atti di controparte non si evince la prova dell’avvenuta taratura cosi come specificato dalla legge.

E’ vero che le apparecchiature elettroniche devono essere munite di una nuova omologazione (secondo le modifiche apportate dal D.L. 151/03) per poter eludere la presenza dell’operatore di polizia, ma ciò può non essere sufficiente a garantire il corretto accertamento della violazione.
Non deve apparire fuori luogo l’insegnamento della Suprema Corte quando ha inteso definire l’accertamento dell’infrazione, non quale “generica e approssimata percezione della commissione della violazione” ma quale risultato conseguente al compimento delle indagini finalizzate a verificare la sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione (Cass. Civ. n. 2926/94).
In altre parole, la Suprema Corte ha inteso richiamare l’attenzione sulla necessità di svolgere un completo e rigoroso accertamento prima di contestare l’infrazione.
A questo punto c’è da chiedersi qual è la rilevanza probatoria degli accertamenti effettuati a distanza da uno strumento elettronico, sotto il profilo dell’inconfutabilità dei dati registrati.
La risposta a tale interrogativo, non può che essere riferita alla c.d. “taratura” dello strumento elettronico di rilevazione della velocità.
Non a caso, infatti, la legge 273/91 e le norme tecniche internazionali UNI 30012 avevano previsto l’obbligo di effettuare la taratura di tutti gli strumenti di misurazione compresi, ovviamente, il c.d. “TRAFFIPHOT”.
La taratura, infatti, quale “insieme delle operazioni che stabiliscono sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”, rappresenta l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali riconosciuti per legge e, quindi, l’unico modo per escludere la presenza di errori ricorrenti rispetto a tali campioni, durante il suo utilizzo.
Solo così è possibile assicurare uno standard accettabile di garanzia per il cittadino che, altrimenti, rischiava di essere compromesso dalle innovazioni introdotte dalle norme sopra richiamate.
La estrema delicatezza, poi, di detti strumenti elettronici, il cui funzionamento può essere alterato da numerosi fattori, quali l’urto, le eccessive vibrazioni, le cadute, l’esposizione a temperature superiori a 40 ° C e inferiori a – 10 ° C o ai campi magnetici o elettrici, comporta la necessità di procedure di verifiche periodiche per il mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura e ciò non solo per finalità di tutela della fede pubblica, ma anche per rientrare nei parametri della legittimità di cui si è parlato prima.
Se deve arguire, quindi, che non possono costituire fonti di prova i dati rilevati dalle apparecchiature se munite solo della omologazione, prevista dalle norme richiamate.
Se ritorniamo, per un attimo, ai principi della contestazione dell’infrazione nell’immediatezza del fatto, non può revocarsi in dubbio che ciò, comunque, consentiva un bilanciamento tra l’interesse pubblicistico alla prevenzione/repressione degli illeciti amministrativi e il principio della effettività del diritto di difesa del cittadino, mentre con l’automatico controllo attraverso uno strumento tecnico, tale diritto di difesa non è pienamente garantito, non avendo, il cittadino, a disposizione alcuno strumento di verifica dei risultati.
Nell’evidente asimmetria delle due posizioni in cui si vengono a trovare il cittadino da una parte e la Pubblica Amministrazione dall’altra, l’uso di apparecchiature elettroniche senza un presidio di agenti di polizia, cui poter rivolgere in prima istanza, una difesa e sollevare eccezioni, comporta l’inderogabile necessità che la rilevazione della velocità sia il risultato non solo di una procedura rigorosa, trasparente e controllabile – è bene sottolineare che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile – ma anche il frutto di un accertamento operato da una apparecchiatura elettronica ad alta affidabilità tecnica che non possa essere messa in alcun modo in discussione.
E’ opportuno rilevare, in ultimo, che la legge 273/91 ha previsto centri di taratura “SIT”, abilitati al rilascio del “certificato di taratura”, che a tutt’oggi sono elencati nel sito internet del Sit di Torino.
Appare ovvio, poi, che spetti alla Pubblica Amministrazione fornire prova inconfutabile della sussistenza della violazione amministrativa in capo all’opponente.

VIOLAZIONE ART. 142 CDS NUOVA FORMULAZIONE – LEGGE 120/2010

Art 142.
Limiti di velocità

1. …. Sulle autostrade a tre corsie piu’ corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocita’ media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocita’ fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, ….

DUNQUE ILLEGALMENTE ED ILLEGITTIMAMENTE SU QUEL TRATTO DI STRADA IL LIMITE INON E’ STATO PORTATO A 150 KM ORARI COME NELLE ALTRE AUTOSTRADE ITALIANE.

TOLLERANZA SBAGLIATA

Un giudice di Pace di Viterbo ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che chiedeva l’annullamento di una multa emessa tramite il tutor, il più recente sistema di rilevamento di velocità sulle autostrade. Il Magistrato, ha dichiarato che tale sistema non applica in maniera regolare la tolleranza ammessa dai termini di legge. Il tutor effettua un calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni.

Con la sentenza emessa il 6 ottobre scorso, il Giudice di Pace di Viterbo ha accolto il ricorso di un automobilista, annullando il verbale che gli contestava il mancato rispetto dei limiti di velocità, rilevati per mezzo dell’apparecchio denominato ‘tutor’, con applicazione erronea di una riduzione del 5% sulla velocità effettivamente rilevata.
Il tutor infatti consente di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, diversamente dall’autovelox che consente di rilevare la velocità immediatamente. Ricorda il Giudice che solo in questo secondo caso è possibile applicare una riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, mentre nel caso di utilizzo del tutor deve essere applicata una riduzione diversa, progressiva, del 5, 10, 15, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada.
Il Giudice di Pace ha affermato che qualora la violazione venga accertata mediante calcolo della velocità media e venga applicata tout court la sola riduzione del 5%, non vi è certezza dell’esatto superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la contestazione effettuata è dubbia. Di conseguenza il verbale deve essere annullato.

E’ indispensabile la conoscenza degli elementi formali che presiedono alla redazione/notificazione dei verbali di accertamento/contestazione di violazioni del Cds.

Il verbale di contestazione che non reca l’indicazione del tempo preciso in cui si ritiene commessa l’infrazione ed il luogo esatto non è idoneo a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato. GDP SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sent. 18/9/2008

 

Si percepisce anche un eccezione di illegittima costituzionalità in quanto il servizio di rilevamento della velocità SICVE lavora per mezzo di una serpentina inserita nell’asfalto lunga metri 3.30 che è posizionata in ogni corsia della  misura di metri  4,55 . Il rilevamento si eccepisce quando il veicolo attraversa i sensori posizionati che servono ad indicare il passaggio del veicolo, ma la cosiddetta serpentina come già menzionato non può definire la classe del veicolo , ovvero ,se transitasse una moto hai bordi della striscia tratteggiata alla velocità di XXX.XX orari il sistema non sarebbe in grado di percepire il passaggio in quanto manca parte del sensore per rilevarne i dati. Infine la telecamera identifica il veicolo mezzo foto sulla targa ed elabora i dati , ma ciò in tal caso non è possibile.

 

MANCATA E/O INIDONEA SEGNALAZIONE

La segnalazione dell’apparecchio non è idonea ad avvertire gli automobilisti della circostanza che se superano il limite incorrono in verbale. Infatti i cartelli tradizionali non sono visibili di notte, mentre il cartello luminoso recita “sistema di controllo della velocità media e puntuale” – la frase esatte previste dall’art. 2 del Decreto Ministeriale Trasporti del 15/8/2007, stabilisce che i segnali devono indicare le scritte: “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’” oppure “RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’” – altre frasi o scritte non sono idonee ad avvisare l’utenza della strada. A cio’ va aggiunto che la cartellonistica deve essere apposta anche prima del casello di entrata in autostrada – mentre in realtà non vi era.

L’apparecchio SICVe – Safety Tutor – nasce per calcolare la velocità media di percorrenza su un tratto di strada medio lungo. Ciò è quello che le Autostrade S.p.A. hanno sbandierato all’Italia spacciandolo per una novità supertecnologica. Invece nel caso in esame è stato utilizzato per la rivelazione istantanea in un punto ben determinato. Sia chiaro che questo comportamento, sia pur autorizzato dal  Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.3999 del 24.12.2004, pone dei seri interrogativi su tale modalità di utilizzo. La prima domanda è: è stato tarato? E da chi è stato tarato? La costante giurisprudenza ci ha oramai spiegato che la taratura è obbligatoria per tutti gli autovelox nessuno escluso (altrimenti si verificherebbe una sostanziale disparità di trattamento tra gli altri apparecchi e il SICVe).

VERBALE SENZA ALCUNA ATTESTAZIONE NE FIRMA NE TRIMBRO E/O FIRMA IN FOTOCOPIA (art. 385/3 Reg. Es. C.d.S.)

L’art. 385, comma 3, D.P.R. 495/92 prevede che “il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato”.
Orbene, il verbale notificato al non è per nulla uno degli originali né una copia autenticata a cura del responsabile, ma trattasi di una semplice copia (o comunque di documento riversato su supporto cartaceo a seguito di trasmissione in via telematica priva di qualsiasi attestazione di conformità con l’originale (art. 18/2, D.P.R. 445/00) e delle altre indicazioni imposte dall’art. 383, comma 4, del Regolamento menzionato, – senza alcuna firma – ivi compresa l’indicazione del deposito dell’originale ex art. 200, comma 4, C.d.S.
Ne consegue che, alla stregua del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione, il verbale notificato in copia non conforme deve considerarsi affetto da nullità (Cass. 2341/98; G.d.P. di Roma, sent. del 05/03/2002; G.d.P. di Avigliana, sent. del 26/06/2002).

 

Relata di notifica del verbale non sottoscritta (art. 201/3 C.d.S. – artt. 148 e 149 C.p.c.)

La relazione di notifica allegata al verbale di contestazione è priva della sottoscrizione dell’agente notificatore.
L’art. 14, comma 4, L. 689/81 e l’art. 201, comma 3, C.d.S. prevedono che le operazioni di notificazione del verbale devono essere svolte secondo le modalità fissate dalle norme del codice di procedura civile. Ne deriva che, tenute presenti le disposizioni degli artt. 148 e 149 C.p.c., la notifica del verbale di contestazione mancante della sottoscrizione dell’agente notificatore è inficiata da vizio di nullità insanabile e comporta la nullità o inesistenza giuridica del relativo verbale (Cass. 4567/99; G.d.P. di Massa sent. del 12/03/2003), non potendosi estendere alla medesima, stante l’espresso richiamo alle norme del codice di procedura civile, la normativa di cui all’art. 3 del D.Lgs. 39/93 in tema di atti amministrativi predisposti tramite sistemi informativi automatizzati.

Si ringrazia per la consulenza il sito www.ilricorso.it

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